Art. 3.

      1. Ai fini della prevenzione dell'epatite cronica virale, i soggetti di cui all'articolo 1 curano, nell'ambito delle rispettive competenze, le seguenti azioni:

          a) l'istituzione presso l'Istituto superiore di sanità di una Consulta nazionale con l'incarico di redigere un piano di intervento nazionale e di vigilare sul corretto adempimento dello stesso. La Consulta è composta da medici specialisti con documentate specifiche competenze epatologiche e da rappresentanti del Ministero della salute, integrata da membri di organizzazioni no profit operanti nel campo dell'epatite cronica virale;

          b) l'elaborazione di un piano nazionale triennale di monitoraggio sul fenomeno delle epatiti e delle relative complicanze, nonché di assistenza ai soggetti portatori;

          c) la promozione di campagne informative sulle epatiti, attuate mediante la predisposizione di appositi programmi televisivi e radiofonici, la diffusione di opuscoli informativi da distribuire nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché mediante ogni altro mezzo ritenuto idoneo. In particolare, le campagne devono essere finalizzate alla divulgazione delle norme di prevenzione e dei protocolli terapeutici da attuare nei confronti della malattia;

          d) il coinvolgimento delle aziende sanitarie locali (ASL) nelle campagne di cui alla lettera c), prevedendo, altresì, la collaborazione dei medici di base, anche in équipe multidisciplinari. In particolare le ASL sono tenute a individuare, nel territorio di competenza, le strutture idonee alla cura della cirrosi epatica e delle epatiti infettive, e a promuovere progetti pilota per l'assistenza domiciliare epatologica;

          e) l'individuazione delle categorie a rischio quali, in particolare, soggetti che hanno ricevuto trasfusioni di sangue o di

 

Pag. 5

emoderivati prima dell'anno 1990, dializzati, emofiliaci, tossicodipendenti, carcerati e personale sanitario. Nei confronti delle medesime categorie viene predisposta l'attuazione di controlli medici periodici. Tali controlli devono essere effettuati salvaguardando i diritti alla riservatezza e all'identità personali nonché prevenendo ogni forma di discriminazione e di allarmismo sociali;

          f) la previsione dell'obbligo, nelle strutture sanitarie pubbliche e private, nei centri di cura, di bellezza e di medicina estetica e, in generale, negli esercizi pubblici e privati che fanno uso di strumenti invasivi riutilizzabili, della sterilizzazione delle attrezzature utilizzate nei trattamenti medico-chirurgici al fine di garantire la totale inattivazione del virus dell'epatite e di ridurre il rischio di contagio;

          g) l'organizzazione, in collaborazione con le associazioni di categoria interessate, di corsi di aggiornamento per il personale medico e sanitario, nonché la predisposizione di schede informative da inviare ai medici di base per facilitare l'individuazione dei sintomi e delle manifestazioni della malattia nel corso delle visite ai loro assistiti.